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AGEVOLAZIONI IMPIANTI SORVEGLIANZA

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CREDITO D'IMPOSTA PER LE MISURE DI SICUREZZA

AGEVOLAZIONI FINANZIARIA 2008 PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

Commercianti e videosorveglianza (articolo 1, commi da 228 a 232).

Contro la criminalità possibilità di ottenere un credito d'imposta per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, determinato nell'80% del costo sostenuto, fino a un massimo di 3mila euro per ciascuno dei periodi d'imposta dal 2008 al 2010. Il bonus spetta alle piccole e medie imprese commerciali al dettaglio e all'ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande. Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Può essere fatto valere in compensazione. La fruizione spetta nel limite della regola de minimis e nel rispetto del tetto complessivo di 10 milioni di euro l'anno. (Leggi il testo definitivo nell'articolo completo)

228. Per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, e' concesso un credito d’imposta, determinato nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

229. Il credito d’imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso puo' essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne´ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attivita' produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Il credito d’imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso puo' essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne´ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attivita' produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

230. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.

231. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalita di attuazione dei commi da 228 a 230. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalita di attuazione dei commi da 228 a 230.

232. L’agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, puo' essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istituitivo della Comunita' europea agli aiuti d’importanza minore.

L’agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, puo' essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istituitivo della Comunita' europea agli aiuti d’importanza minore.

 

AGGIORNAMENTO 01/04/2008

La legge finanziaria (art. 1, commi da 228 a 232 e da 233 a 237, della L. 24/12/2007, n. 244) ha previsto per gli anni 2008, 2009 e 2010 l’attribuzione di un credito d’imposta per l’acquisizione e l’installazione, nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti e attrezzature di sicurezza, inclusi gli strumenti di pagamento con moneta elettronica, a favore delle piccole e medie imprese esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché dei soggetti esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa.

Con Provvedimento del Direttore del 31/03/2008 è stato approvato il modello d’istanza da utilizzare con le relative istruzioni.

L’istanza deve essere presentata per la prima volta a partire dalle ore 10.00 del 28 aprile 2008 utilizzando il prodotto di gestione denominato "CREDITOSICUREZZA", reso disponibile gratuitamente a partire dal 15 aprile 2008.

Ecco i documenti da scaricare e leggere con attenzione:

 

* Istanza di attribuzione del credito d’imposta per le misure di sicurezza (mod. IMS) - pdf

 

* Provvedimento del 31/03/2008 - 274 Kb (file in formato .pdf) - Approvazione del modello d’istanza di attribuzione del credito d'imposta per le misure di sicurezza (mod. IMS), da presentare ai sensi dell’art. 1, commi da 228 a 232 e da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dei rispettivi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008 (Pubblicato il 1/04/2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

 

* Circolare n. 37 del 10/04/2008 - pdf - Credito di imposta per le PMI commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 228 a 232 della legge n. 244/2007) - Credito di imposta per l'attività di rivendita di generi di monopolio (art. 1, commi da 233 a 237 della legge n. 244/2007)


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